Lo Statuto

Articolo 1
L’associazione non riconosciuta denominata «COORDINAMENTO TOSCANO PESCATORI CON LA MOSCA – APS», svolge la sua attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche.

Articolo 2
L’associazione ha sede legale in Prato, all’indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, e potrà istituire, su delibera della Consiglio Esecutivo, uffici e sedi operative altrove.
Il trasferimento della sede all’interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

Articolo 3
L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lettera D, CTS);
  • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lettera E, art. 5 Codice del Terzo Settore);
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, art. 5 Codice del Terzo Settore);
  • servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (art. 5, lettera M, CTS);
  • organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera T, art. 5 Codice del Terzo Settore).

L’associazione ha per scopo quello di promuovere e diffondere la conoscenza e l’uso della pesca con il sistema della mosca artificiale ed in particolare con l’utilizzo della coda di topo. Inoltre l’associazione si propone di intraprendere tutte quelle iniziative dirette a salvaguardare il patrimonio ittico, gli ecosistemi fluviali e l’ambiente in generale, cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi etici, sociali ed ecologici inerenti alla pesca in generale.

L’associazione per meglio perseguire i propri scopi, potrà partecipare ad enti ed associazioni aventi finalità affini o connesse ai propri, collaborare con singole persone fisiche o con persone giuridiche private o pubbliche, sia regionali che nazionali od internazionali, stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici.

L’associazione è contraria alle gare di pesca.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte della Consiglio Esecutivo.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
L’associazione non persegue scopi di lucro ed è apolitica.

Articolo 4
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 5
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire in qualità di soci le Associazioni di Promozione Sociale. Gli altri enti del Terzo settore – esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del Codice civile – che non siano APS o senza scopo di lucro, possono aderire secondo quanto previsto dall’articolo 35 c.3 del Codice del Terzo settore, ovvero a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.
L’associazione prevede più categorie di associati e precisamente:

a) SOCI ORDINARI sono i Clubs/associazioni senza scopo di lucro di pescatori con la mosca artificiale con l’utilizzo della coda di topo della Regione Toscana, previa accettazione della relativa domanda di ammissione ed in conformità all’articolo 35 c.3 in assenza della qualifica di APS.

b) SOCI ONORARI sono quelli ai quali il Consiglio Esecutivo conferisce tale qualifica. Possono essere qualificati come soci onorari le persone giuridiche ed altri enti anche non riconosciuti e senza scopo di lucro che abbiano svolto attività benemerite nei confronti della pesca con la mosca ed in particolare abbaino esercitato attività tendenti alla realizzazione dei medesimi scopi dell’Associazione, in conformità all’articolo 35 c.3 in assenza della qualifica di APS.

c) SOCI BENEMERITI sono quelli ai quali il Consiglio Esecutivo conferisce tale qualifica in quanto hanno contribuito finanziariamente al perseguimento degli scopi dell’Associazione. Possono essere soci benemeriti le persone giuridiche ed altri enti anche non riconosciuti e senza scopo di lucro, in conformità all’articolo 35 c.3 in assenza della qualifica di APS.

Articolo 6
Qualunque realtà associativa o senza scopo di lucro desideri essere ammesso all’Associazione deve farne domanda scritta tramite il proprio rappresentante legale al Coordinatore e con tale domanda si obbliga ad assumere incondizionatamente tutti i doveri ed impegni di associato, ad accettare il presente statuto e ad uniformarsi alle sue norme, osservandone l’eventuale regolamento interno e le delibere legalmente prese dall’Assemblea e dal Consiglio Esecutivo.

Le ammissioni sono di competenza del Consiglio Esecutivo il quale, tenuto contro delle informazioni raccolte, esprimerà il suo parere da sottoporre all’approvazione e ratifica dell’assemblea ordinaria degli associati che delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Esecutivo, nel libro degli associati.

L’Assemblea deve, entro 60 giorni e tramite il Consiglio Esecutivo, motivare a nome dell’Assemblea la
deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L’elenco degli associati potrà essere richiesto al Segretario.

Articolo 7
I soci hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto;
  • frequentare i locali dell’Associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni;
  • concorrere all’elaborazione del programma e all’approvazione dei bilanci, nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento;

I soci hanno l’obbligo di:

  • osservare lo Statuto, l’eventuale Regolamento e le deliberazioni degli organi sociali;
  • versare la quota associativa, ove deliberata dall’Assemblea e secondo le modalità, i termini e gli importi dalla stessa stabiliti.

Articolo 8
La qualità di associato si perde per scioglimento dell’ente, dimissioni ed esclusione deliberata motivatamente dell’Assemblea su proposta del Consiglio Esecutivo.
L’esclusione viene deliberata dalla assemblea degli associati quando il comportamento dell’associato sia tale da recare pregiudizio, morale o materiale, all’associazione.

Il socio può, in particolare, essere escluso per:

a) Violazione degli obblighi di cui all’art. 7 comma 2.

b) Difetto sopravvenuto di uno dei requisiti previsti all’articolo 5 c.2.

c) Gravi motivi, che abbiano recato un pregiudizio all’attività ed al funzionamento dell’Associazione.

I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono ripetere i contributi cessati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Il recesso dalla qualità di socio deve essere presentata per iscritto motivato al Consiglio Esecutivo dal rappresentante legale e produce i suoi effetti con delibera di presa d’atto da parte dell’Assemblea ed in ogni caso decorsi novanta (90) giorni dalla sua ricezione.

I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono ripetere i contributi cessati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Articolo 9
Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea degli associati;
  • il Consiglio Esecutivo;
  • l’organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dall’articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i membri, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 10
L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L’assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Esecutivo almeno una volta all’anno entro il 31 marzo per approvare il bilancio annuale redatto dal Consiglio Esecutivo e accompagnato da una relazione sull’andamento ed i risultati dell’associazione.

L’assemblea ordinaria può essere convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché nell’ambito della Regione Toscana.

L’assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi di cui all’articolo 9 e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulla esclusione degli associati;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 11
L’assemblea ordinaria è convocata a mezzo di semplice comunicazione inviata tramite lettera, mail o altro sistema che consenta la verifica di avvenuta ricezione, a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti sui quali l’assemblea è chiamata a deliberare, il luogo, il giorno e l’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita se è presente almeno la metà dei soci ordinari ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci ordinari intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci ordinari presenti.

Articolo 12
L’assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Esecutivo per:

  • deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
  • deliberare lo scioglimento;
  • deliberare sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto.

L’assemblea straordinaria viene convocata nei luoghi, moti e termini previsti per l’assemblea ordinaria.

L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di oltre i due terzi dei soci, ed in seconda convocazione con la presenza di oltre la metà dei soci.

In entrambi i casi le delibere devono riportare il voto favorevole di almeno la maggioranza dei soci presenti in assemblea.

Articolo 13
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta conferita solo ad altro socio.

Delle predette assemblee viene redatto verbale, trascritto su apposito registro, firmato dal Coordinatore e dal Segretario.

Articolo 14
L’assemblea è presieduta dal Coordinatore e in mancanza dal ViceCoordinatore. In mancanza di entrambi l’assemblea provvede a nominare il proprio presidente.

Articolo 15
L’associazione è amministrata da un Consiglio Esecutivo composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di cinque membri. In seno al Consiglio Esecutivo sarà nominato il Coordinatore con le funzioni di Presidente, nonché un ViceCoordinatore ed un Segretario. Inoltre il Consiglio potrà procedere alla nomina del Tesoriere e dell’Addetto alle Pubbliche Relazioni.

I membri del Consiglio Esecutivo vengono eletti dall’assemblea ordinaria tra i soci ovvero indicate dagli enti associati. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Non possono rivestire cariche direttive quanti abbiano rapporti di lavoro subordinato con l’Associazione o perseguano obiettivi incompatibili con quelli dell’Associazione stessa.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Ogni singolo membro del Consiglio Esecutivo è responsabile ai sensi di legge del proprio operato.

Articolo 16
I membri del Consiglio Esecutivo sono nominati per un periodo di tempo non superiore due esercizi e sono rieleggibili.

In caso di anticipata cessazione dalla carica di uno o più componenti, subentrano i primi non eletti nelle precedenti elezioni. Altrimenti il Consiglio Esecutivo può provvedere a sostituirli con delibera presa all’unanimità. I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del biennio dalla nomina dell’intero Consiglio Esecutivo.

Articolo 17
II Consiglio Esecutivo è presieduto dal Coordinatore ed in caso di sua assenza dal ViceCoordinatore.

II Consiglio Esecutivo è validamente costituito con la partecipazione di almeno la maggioranza dei suoi membri in carica tra cui il Coordinatore o il Vice Coordinatore.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale la decisione alla quale accede il Coordinatore.
Delle riunioni del Consiglio si redige su apposito libro il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario.

Articolo 18
II Consiglio Esecutivo è convocato dal Coordinatore e in sua assenza dal Vice Coordinatore, mediante avviso inviato, anche a mano, fax, mail o altro sistema che consenta la verifica di avvenuta ricezione, a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato mediante avviso inviato per telegramma o per fax o anche a mano due giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Il Consiglio Esecutivo può essere convocato anche su richiesta scritta presentata al Coordinatore da almeno due dei suoi membri, con l’indicazione delle materie da trattare.

In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.

Articolo 19
II Consiglio Esecutivo è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria dell’Associazione ed in particolare:

  • da attuazione alle delibere dell’assemblea;
  • predispone il bilancio annuale;
  • stabilisce le direttive generali dell’attività dell’associazione emanando anche i regolamenti interni, promuovendo e, coordinando le manifestazioni dell’associazione;
  • decide sulle domande di ammissione, dei membri ordinari poi da sottoporre alla ratifica dell’assemblea ordinaria e conferisce le qualifiche dei membri onorari e benemeriti, fissandone le relative quote associative;
  • adotta eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati previa delibera assembleare;
  • fa quant’altro sia necessario per la realizzazione delle finalità statutarie.

L’organizzazione interna delle varie attività sociali può in alcuni casi essere delegata agli associati o ai membri del Consiglio esecutivo ai quali sono conferiti pro-tempore i necessari poteri per l’espletamento di tali funzioni.

Articolo 20
La rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio è devoluta ai sensi di legge al Coordinatore.

Il legale rappresentante dell’associazione potrà nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti. Può altresì’ nominare un “Segretario ad personam” al quale affidare di volta in volta compiti specifici di organizzazione interna dell’Associazione, il quale potrà essere ammesso a partecipare alle riunioni del Consiglio Esecutivo.

Il ViceCoordinatore è il diretto collaboratore del Coordinatore e lo sostituisce in caso di impedimento.

Il Segretario redige i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Esecutivo, provvede all’attuazione delle direttive e delle disposizioni del Coordinatore e del Consiglio Esecutivo, tiene la corrispondenza dell’associazione e l’elenco dei suoi membri.

Il Tesoriere provvede al pagamento delle spese e alla riscossione delle entrate dell’Associazione e tiene aggiornati i documenti contabili.

L’Addetto Pubbliche Relazioni tiene i rapporti e cura le relazioni esterne e pubbliche dell’Associazione.

Articolo 21
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Articolo 22
Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 23
Per la realizzazione delle sue attività, il coordinamento si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. All’interno dell’associazione i volontari mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere o realizzare le attività del coordinamento.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Consiglio Esecutivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117: i volontari sono assicurati secondo quanto previsto dall’articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

Articolo 24
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.

Articolo 25
Ogni associato ovvero le persone aderenti agli enti associati potrà rendersi promotore di iniziative che rientrino nell’attività dell’Associazione. In tal caso dovrà darne comunicazione al Segretario affinché ne vengano informati tutti gli associati.

Articolo 26
L’esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Esecutivo dovrà formare il bilancio annuale accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell’attività associativa.

Il bilancio annuale dovrà essere presentato all’assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Esecutivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall’articolo 14 del Codice del terzo Settore in tema di bilancio sociale e informativa sociale, l’associazione deve:

  • pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (inf. Sociale, c.2 art 14 cts);
  • redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale (Bil. Sociale, c. 1 art. 14 cts).

Articolo 27
L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Esecutivo;
    • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Esecutivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Esecutivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, qualora attivato al raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 30 del Codice del terzo Settore.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: Richiesta scritta al Presidente dell’Associazione.

Articolo 28
Ove insorgano controversie tra gli associati ovvero tra alcuni di loro e gli organi dell’associazione in merito all’applicazione e all’interpretazione del presente statuto, queste saranno attribuite al giudizio insindacabile di un collegio arbitrale nominato dal Consiglio Esecutivo.

Articolo 29
II patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione, da eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti e dai fondi di riserva costituiti nel corso degli esercizi precedenti.

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le entrate dell’associazione sono costituite da:

  • dalle quote associative annuali;
  • da eventuali contributi da parte di enti pubblici e/o privati;
  • dalle donazioni e lasciti testamentari;
  • dalle rendite patrimoniali;
  • entrate derivanti da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore;
  • proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore;
  • proventi da attività di raccolta fondi, di cui all’art. 7 del Codice del Terzo settore.

Articolo 30
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione provvederà a nominare cinque liquidatori di cui almeno due scelti tra i membri del Consiglio Esecutivo.

L’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione verrà devoluto in beneficenza, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio

Articolo 31
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all’operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.